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Collegio docenti

DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO IIS BARONISSI

Art. 7 - COMPOSIZIONE                                                                                      

Il collegio dei docenti è formato da tutti docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso la scuola.

Art. 8 - COMPETENZE                                                                                                    

Il collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti facenti parte dello staff.

Il collegio è convocato con preavviso di almeno cinque giorni salvo particolari esigenze per le quali è possibile un preavviso minore o addirittura la convocazione ad horas.

Il collegio dei docenti:

ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili, degli alunni con DSA, con BES e degli alunni stranieri;
esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 9 – FUNZIONAMENTO                                                                                  

Riguardo le deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono rinvenibili nell’art.37 del T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale): per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e comma 3 un quorum deliberativo (o funzionale): affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest’ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Gli astenuti incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti all’adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli. Di conseguenza, una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti.

L’allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale. Colui che partecipa all’adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria prima però della votazione.

Il collegio dei docenti può dotarsi di un proprio regolamento interno che farà parte integrante del presente regolamento.