Al fine di mantenere e migliorare nel tempo gli standard di sicurezza all’interno dell’Istituto, un contributo importante è dato dalla vigilanza di ogni lavoratore che è tenuto a segnalare anomalie, mancanze, situazioni potenziali di rischio.
Non va dimenticato, infatti, che la normativa (D.Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni) sancisce come obbligo per i lavoratori la segnalazione delle carenze sotto il profilo della sicurezza (art. 20, comma 2, lettera e).
Di seguito si riporta integralmente il testo dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. concernente gli obblighi dei lavoratori con sottolineato l’obbligo relativo alla lettera e). La norma succitata prevede sanzioni pecuniarie ma soprattutto penali per il lavoratore che non ottempera agli obblighi previsti.
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Tutto il personale è dunque invitato a prendere visione con estrema attenzione degli allegati di seguito elencati, che sono parte integrante della presente comunicazione, redatti in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sentito il Rappresentante dei Lavori della Sicurezza (RLS):
- Procedure per il mantenimento ed il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione - Segnalazioni dei lavoratori (scheda esempio allegata);
- Assegnazione dei compiti per il mantenimento ed il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- Prevenzione del rischio conseguente a situazioni strutturali e manutentive.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Roberta Masi
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